LO STATUTO DI ASIA MAIOR
Art. 1 - COSTITUZIONE (Milano 5 ottobre 2006)
E' costituita l'Associazione culturale denominata "Asia Maior", senza fini di lucro, con durata illimitata e con sede in Roma, presso l'Associazione "Lettera22", Via dei Banchi Vecchi, 58 - 00186 Roma. L'Associazione potrà inoltre avere altre sedi decentrate, su base locale.
Art. 2 - SCOPI E CARATTERISTICHE L'associazione si richiama all'insegnamento di Giorgio Borsa e di Paolo Beonio Brocchieri e si propone di continuarne l'opera a livello scientifico e culturale. Di conseguenza, l'Associazione ha come fine la promozione della conoscenza in Italia dell'Asia moderna e contemporanea, mobilitando a tal fine le necessarie risorse umane e finanziarie.
Art. 3 - LE ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione: a. organizza convegni, congressi e seminari di studio di carattere nazionale ed internazionale; b. collabora ad attività di ricerca con Università italiane e straniere e con enti di ricerca, pubblici e privati, italiani ed esteri, anche contribuendo alla formazione di nuovi ricercatori; c. svolge, anche in collaborazione con altre istituzioni, attività editoriali e pubblicistiche, anche di tipo telematico, destinate a contribuire alla conoscenza dei temi della politica internazionale e asiatica, attraverso la pubblicazione o il sostegno alla pubblicazione di volumi e di riviste e la creazione di database, anche telematici; d. promuove iniziative di carattere sociale e culturale, aventi per oggetto l'Asia, da svolgere o da produrre in proprio o in collaborazione con enti, istituzioni, società e associazioni operanti nei campi interessati; e. può aderire federarsi o stabilire contatti con analoghe organizzazioni a carattere nazionale o internazionale; f. fornisce materiale documentario sia a studiosi, studenti, imprenditori, giornalisti, diplomatici, sia ad organizzazioni non governative, fondazioni umanitarie e, in genere, a chi lavora nel mondo dell'associazionismo, della solidarietà e del volontariato; g. svolge qualsiasi altra iniziativa che consenta il miglior perseguimento dei fini sociali.
Art. 4 - I SOCI I Soci dell'Associazione sono sia individuali, sia collettivi/istituzionali. Sia i soci individuali, sia quelli collettivi/istituzionali possono diventare soci sostenitori. Sono Soci individuali le persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione, abbiano raggiunto il diciottesimo anno d'età, richiedano di farne parte, siano ammessi secondo le modalità specificate agli artt. 6 e 9, versino regolarmente la quota associativa; essi si dividono in soci fondatori e soci ordinari. Sono soci fondatori i soci individuali che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e quelli che sono stati ammessi con tale qualifica dal consiglio direttivo entro il 31 dicembre 2006. Sono soci ordinari, tutti gli altri soci individuali. Sono Soci individuali sostenitori le persone che abbiano i requisiti generali indicati nel comma precedente e versino la quota stabilita dall'Assemblea per tale categoria associativa. Sono Soci collettivi/istituzionali enti quali Fondazioni, Dipartimenti universitari, Centri di studio, Associazioni, Organizzazioni non governative, Imprese e altre entità con natura giuridica che condividano le finalità dell'Associazione, richiedano di farne parte, siano ammesse secondo le modalità specificate agli articoli 6 e 9, versino regolarmente la quota associativa. Sono Soci collettivi/istituzionali sostenitori le persone che abbiano i requisiti generali indicati nel comma precedente e versino la quota stabilita dall'Assemblea per tale categoria associativa. I Soci hanno l'obbligo morale dell'osservanza dello Statuto e delle decisioni prese dagli organi sociali.
Art. 5 - GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi dell'Associazione: a. l'Assemblea dei Soci; b. il Consiglio Direttivo; c. il Presidente; d. il Vice-Presidente o i due Vice-Presidenti; e. il Segretario; f. il Tesoriere.
Art. 6 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno, con un preavviso scritto, inviato anche via email, di almeno quindici giorni. Funzioni di tale organo sono: a. indicazioni delle linee generali di attività; b. discussione ed approvazione della relazione del Consiglio Direttivo riguardo all'attività svolta nell'anno precedente; c. approvazione del bilancio consuntivo/rendiconto dell'esercizio precedente; d. discussione e approvazione della relazione programmatica, a cui deve essere allegato il bilancio previsionale; e. determinazione dell'entità delle quote associative annuali per le varie categorie dei soci; f. elezione del Presidente; g. elezione degli altri membri del Direttivo; h. approvazione - su proposta motivata di un membro del Direttivo - dell'iscrizione di nuovi soci, con la maggioranza qualificata di due terzi degli iscritti e con scrutinio segreto; i. richiesta al Direttivo - che ha valore vincolante - dell'espulsione di quei soci che non si attengano all'osservanza dello Statuto e delle decisioni prese dagli organi sociali; per essere valida, tale richiesta, che può essere presentata da un qualsiasi membro dell'Associazione, deve essere approvata con la maggioranza qualificata di due terzi degli iscritti e con scrutinio segreto.
Art. 7 - L'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in subordine, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Il Presidente è sempre tenuto a convocare l'Assemblea quando: a. ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Direttivo; b. ne sia fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea, salvo diversa indicazione, delibera per alzata di mano, a maggioranza dei voti espressi e con il voto favorevole della metà più uno dei soci fondatori presenti. Ciascuno dei Soci presenti potrà, dietro delega scritta, esprimere il voto di un'altra persona fisica e di un'altra persona giuridica facenti parte dell'Associazione, purché risultino in regola con il versamento della quota associativa.
ART. 8 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo [o, più brevemente, il Direttivo] è eletto tra i Soci dall'Assemblea ogni cinque anni e dura in carica cinque anni. È composto da un numero di membri variabile da tre a nove e il numero è stabilito dall'Assemblea dei soci al momento dell'elezione del Direttivo, più il Presidente. La maggioranza dei membri del consiglio deve essere scelta tra i soci fondatori. Il Consiglio Direttivo dà la propria ratifica alla nomina a Vice Presidente di colui fra i suoi componenti che è scelto all'uopo dal Presidente. Nel caso in cui la maggioranza del Direttivo non condivida la nomina del Vice Presidente, essa può rivolgere un messaggio circolare ai soci e deferire la questione ad un'assemblea straordinaria, da convocarsi entro 14 giorni. L'assemblea straordinaria prenderà la decisione finale sulla ratifica o meno del nominativo del Vice Presidente proposto. Il Direttivo esprime parere vincolante sui nominativi proposti dal Presidente per le cariche di Segretario e di Tesoriere.
Art. 9 - LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Le funzioni del Consiglio Direttivo sono: a. dare applicazione alle linee generali di indirizzo dettate dall'assemblea dei Soci; b. svolgere attività propositiva nei confronti dell'Assemblea; c. predisporre la relazione programmatica e la relazione sull'attività svolta da presentare all'Assemblea; d. valutare e eventualmente approvare la domanda d'iscrizione di nuovi Soci, domanda che può essere approvata solo all'unanimità; e. dichiarare la decadenza di Soci non in regola con le norme dello statuto, decadenza che può essere dichiarata solo all'unanimità e che è insindacabile; f. predisporre il bilancio consuntivo/rendiconto da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.
Art. 10 - IL PRESIDENTE Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i soci fondatori con elezione autonoma rispetto a quella dei membri del Direttivo e dura in carica cinque anni, a meno che non dia le dimissioni. Le dimissioni, per diventare effettive, devono essere accettate dal Direttivo. In questo caso la carica di Presidente viene assunta, per la rimanente durata del mandato, dal Vice Presidente o, nel caso di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente anziano. La carica di Presidente è rinnovabile. Il Presidente ha il compito di dare attuazione alle direttive programmatiche espresse dall'Assemblea dei Soci, convoca l'Assemblea dei soci, ne fissa l'ordine del giorno e ne presiede i lavori. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno otto giorni, ne fissa l'ordine del giorno e ne presiede i lavori. In caso di votazioni alla pari, prevale la parte per cui vota il Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, è abilitato ad aprire conti correnti bancari e postali e ad incassare in nome e per conto dell'Associazione sovvenzioni ed erogazioni da parte di privati o enti pubblici. Nel corso della prima riunione del Direttivo, il Presidente nomina uno o due Vice Presidenti, scelti fra i membri del Direttivo, e propone al Direttivo i nominativi di un Segretario e di un Tesoriere. Il Presidente può sfiduciare il Vice Presidente con un messaggio al Direttivo e procedere alla nomina di un nuovo Vice Presidente. Il Presidente ha la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo o all'Assemblea dei Soci la nomina alle cariche onorarie dell'Associazione.
Art. 11 - IL VICE PRESIDENTE Il Vice Presidente collabora con il Presidente. La durata della sua carica è di cinque anni, a meno che non venga sfiduciato dal Presidente, oppure si dimetta. In ogni caso, la durata della carica di Vice Presidente non può prolungarsi oltre a quella del Direttivo che ne ha ratificato la nomina. Il Vice Presidente svolge le funzioni di Presidente in caso di sua assenza. Nel caso in cui vi siano due Vice Presidenti in carica, le funzioni di Presidente in caso di assenza del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente scelto dal Presidente. In caso di dimissioni del Presidente, subentra il Vice Presidente anziano. L'anzianità fa riferimento al periodo di iscrizione all'Associazione. Nel caso in cui vi siano due Vice Presidenti con la stessa anzianità nell'associazione, prevale quello con la maggior anzianità anagrafica.
Art. 12 - IL SEGRETARIO Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e rimane in carica fino a che è in carica il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Redige i verbali delle assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo. Provvede a inviare le convocazioni delle assemblee dei Soci e delle riunioni del Direttivo. Il Segretario può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In questo caso parteciperà ai lavori del Direttivo, pur senza esercitare il diritto di voto. La carica di Segretario è incompatibile con quella di Presidente.
Art. 13 - IL TESORIERE Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, e rimane in carica fino a che è in carica il Consiglio Direttivo che l'ha nominato. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, redige i bilanci preventivo e consuntivo, cura la tenuta dei documenti contabili anche avvalendosi di un'eventuale assistenza professionale. La funzione di Tesoriere può anche essere svolta da un professionista non iscritto all'Associazione. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di Presidente. Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere rivestite in contemporanea dalla stessa persona.
Art. 14 - IL PRESIDENTE ONORARIO E LE ALTRE CARICHE ONORIFICHE Su proposta del Presidente, il Direttivo o l'Assemblea dei Soci possono eleggere un Presidente onorario, o dei Co-Presidenti onorari, o dei soci onorari, da scegliersi fra le personalità che abbiano svolto attività e perseguito finalità affini a quelle dell'Associazione, o che si siano rese benemerite nei confronti dell'Associazione stessa. Il Presidente e i Co-Presidenti onorari possono partecipare ai lavori sia del Direttivo sia dell'Assemblea dei Soci. Il loro compito è vigilare sulla coerenza delle attività dell'Associazione rispetto alle finalità stabilite dallo Statuto. In questa veste possono rivolgere messaggi ufficiali al Direttivo e all'Assemblea dei Soci. Hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea dei Soci e, in questa sede, hanno diritto di voto. I soci onorari hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea dei Soci, ma non hanno diritto di voto. Le cariche onorifiche divengono effettive nel momento dell'accettazione scritta da parte della persona investita della carica, accettazione che va inviata al Presidente. Le durata delle cariche onorifiche è di sette anni.
Art. 15 - MODIFICHE DELLO STATUTO Eventuali modifiche del presente statuto possono essere deliberate dall'Assemblea dei Soci, qualora i voti a favore delle modifiche proposte siano pari o superiori a due terzi degli associati votanti ed abbiano votato a favore la metà più uno dei soci fondatori.
Art. 16 - SCIOGLIMENTO L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deciso da un'Assemblea straordinaria dei Soci, con il voto favorevole di più dei due terzi degli iscritti e della metà più uno dei soci fondatori.
Art. 17 - DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.
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